Statuto

STATUTO DEL CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO

Approvato dall'assemblea straordinaria del 24 maggio 2023

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO – FUNZIONI – SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Il “Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano” è un Consorzio volontario costituito ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 bis c.c. e dell’art. 14 della L. 21/12/1999 n. 526.

ART. 2

SEDE

Il Consorzio ha sede in Reggio Emilia in Via J. F. Kennedy, n. 18.

ART. 3

DURATA

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 Dicembre 2030.

Alla scadenza, la durata del Consorzio potrà essere prorogata dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Consorziati, con le maggioranze previste per l’adozione delle delibere anche in seconda convocazione.

E’ fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti nell’Assemblea Generale Straordinaria dei Consorziati.

Il recesso dovrà essere comunicato entro 60 giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

ART. 4

OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e gli è fatto espresso divieto di distribuire gli eventuali utili che dovranno essere reinvestiti ai sensi del successivo articolo 17.

Il Consorzio ha per oggetto, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e degli accordi e trattati internazionali relativi:

a) la tutela della denominazione di origine del formaggio “Parmigiano-Reggiano” ai sensi dell’art.13 del Regolamento (CE) n. 510/06, delle norme nazionali e degli accordi e trattati internazionali;

b) la vigilanza del formaggio "Parmigiano-Reggiano", in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

c) la valorizzazione della produzione del formaggio "Parmigiano-Reggiano";

d) la promozione, diffusione e conoscenza della Denominazione di Origine Protetta e dei marchi ad essa riservati, finalizzata alla cura generale degli interessi relativi a tale denominazione;

e) la promozione del consumo del “Parmigiano-Reggiano” in Italia e all’estero, nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale, intesa a valorizzare il formaggio "Parmigiano-Reggiano" e ad accrescerne l’immagine e la notorietà, ivi compresa la partecipazione e la costituzione di società o di organizzazioni consortili.

ART. 5

FUNZIONI

Nel quadro delle attività rientranti nel perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali della DOP "Parmigiano-Reggiano" ed in particolare:

a) definisce la politica della produzione di “Parmigiano-Reggiano”, predisponendo il Disciplinare ed i relativi Regolamenti, promuovendone le eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione agli Organi preposti;

b) è detentore dei marchi della DOP “Parmigiano-Reggiano” e di quelli collaterali o corrispondenti, nonché dei contrassegni depositati a norma di legge e li concede in uso a chi ne abbia il diritto a sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 e altre disposizioni di legge;

c) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della DOP "Parmigiano-Reggiano" e della sua reputazione costituendosi avanti a qualsiasi giudice o autorità quale portatore degli interessi diffusi dei Consorziati produttori del formaggio DOP “Parmigiano-Reggiano”;

d) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice sia nazionale che internazionale per la tutela e la salvaguardia dei marchi e contrassegni di cui è unico titolare e depositario;

e) provvede in esclusiva all’apposizione del logo distintivo della DOP “Parmigiano-Reggiano” sulle forme di formaggio prodotte dai Consorziati e dagli aventi diritto inseriti nel piano dei controlli dell’Organismo autorizzato;

f) dà esecuzione ai provvedimenti di annullamento dei marchi di origine in conformità al Regolamento di marchiatura incluso nel Disciplinare di produzione;

g) provvede al ritiro dei marchi d’origine su indicazione degli organismi preposti alla verifica sul rispetto del Disciplinare e può disporre l’applicazione di misure sanzionatorie;

h) svolge azione di tutela, vigilanza e salvaguardia della DOP “Parmigiano-Reggiano” come previsto dall’art. 14 della Legge 21/12/1999 n. 526 e successive eventuali modifiche ed integrazioni;

i) vigila affinché altri prodotti non rechino denominazioni, marchi e/o altri segni distintivi suscettibili di violare la DOP “Parmigiano Reggiano”, anche nell’interesse dei consumatori o non rechino danno alla DOP “Parmigiano-Reggiano”;

j) verifica la rispondenza fra la quantità del prodotto tutelato sottoposto al controllo dell’Organismo autorizzato e quella immessa sul mercato;

k) esplica tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidati dalle Regioni, dallo Stato e dalla Comunità Europea;

l) promuove delibere in tema di accordi del sistema agro-alimentare.

ART. 6

FINALITÀ OPERATIVE

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consorzio provvede fra l’altro a:

a) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento tecnico, qualitativo ed economico del formaggio "Parmigiano-Reggiano", per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;

b) assistere i Consorziati, dando loro tutte le opportune direttive, affinché il formaggio da loro prodotto raggiunga il miglior livello qualitativo proprio del “Parmigiano-Reggiano”;

c) promuovere ed attuare tutte le iniziative volte al miglioramento di ogni fase della produzione, fornendo all’uopo la propria collaborazione anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici;

d) promuovere la formazione professionale degli addetti alla produzione del “Parmigiano-Reggiano”, istituendo anche appositi corsi;

e) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative intese a valorizzare il “Parmigiano-Reggiano” e ad accrescerne la notorietà, l’immagine, la rinomanza, la diffusione, il consumo in Italia e all’estero;

f) costituire appositi enti, ovvero società commerciali delle quali potrà detenere l’intero capitale sociale, assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;

g) esplicare tutti gli incarichi e le attività eventualmente affidatigli dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni;

h) collaborare con le Autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati aventi il compito di garantire che il formaggio “Parmigiano-Reggiano” beneficiante della Denominazione di Origine Protetta risponda ai requisiti del Disciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 510/06 ed eventuali successive disposizioni di legge;

i) esercitare, nell’ambito della vigilanza del “Parmigiano-Reggiano”, tutte le azioni – anche giudiziarie – finalizzate alla rigorosa difesa della denominazione, dei segni distintivi, dei marchi, nonché alla repressione di abusi ed irregolarità da chiunque posti in essere, alla prevenzione e repressione di atti illeciti o comunque lesivi degli interessi della DOP, del Consorzio e/o dei Consorziati, con espressa facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti;

j) sviluppare progetti che comportino, anche, l’acquisto diretto da parte del Consorzio di formaggio Parmigiano-Reggiano, da destinare: a) alle sue attività istituzionali; b) ad attività promozionali al fine di favorire la penetrazione del Parmigiano Reggiano nei mercati; c) ad attività benefiche.

TITOLO II – ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO

ART. 7

ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La zona di produzione del formaggio “Parmigiano-Reggiano” è quella costituita dai territori delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna (in sinistra del fiume Reno), Mantova (in destra del fiume Po). La zona di produzione e le caratteristiche del prodotto sono definite nel Disciplinare di produzione.

TITOLO III – SEZIONI PROVINCIALI E STRUTTURE PERIFERICHE

ART. 8

SEZIONI PROVINCIALI

Il Consorzio ha Sezioni provinciali in ciascuna delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Bologna le cui attribuzioni ed il cui funzionamento sono regolati dai successivi artt. 22 e segg. e dalle Procedure consortili.

ART. 8 BIS

STRUTTURE PERIFERICHE

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e, altresì, modificare o sopprimere strutture periferiche, filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all’estero.

TITOLO IV – MARCHIO, CONTRASSEGNI E LORO APPOSIZIONE

ART. 9

RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO

L’origine del formaggio “Parmigiano-Reggiano” risulterà da marchiature e contrassegni specifici, apposti sulle forme ovvero sulle confezioni, secondo le norme stabilite nel Disciplinare di produzione depositato.

ART. 10

TITOLARITÀ E DETENZIONE DEI MARCHI

Il Consorzio è l’unico ed esclusivo titolare e detentore dei marchi di cui al precedente art. 9 e degli altri marchi regolarmente registrati e di quelli che andrà a registrare in futuro, che potranno essere apposti sul formaggio “Parmigiano-Reggiano” secondo le norme fissate dal Disciplinare.

ART. 11

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE

E’ vietato ai soggetti componenti la filiera di fare qualsiasi uso dei marchi della DOP “Parmigiano-Reggiano” o comunque di denominazioni, modelli, brevetti, segni distintivi diversi da quelli autorizzati dal Consorzio del Formaggio "Parmigiano-Reggiano".

E’ vietato ai Consorziati di valersi del nome del Consorzio, senza autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, su qualunque tipo di stampato o materiale di propaganda o di fare qualsiasi riproduzione dei marchi e dei segni distintivi del Consorzio stesso. Il marchio dovrà essere apposto sulle confezioni di “Parmigiano-Reggiano” nel rispetto del disciplinare.

E’ fatto espresso divieto ai soggetti componenti la filiera di fare uso, depositare, far depositare, registrare, utilizzare in qualsiasi modo, sia in Italia che all'estero, denominazioni, marchi e/o altri segni distintivi, ivi compresi nomi a dominio, che possano in qualsiasi modo imitare, evocare, richiamare e comunque confondersi o recare confusione con i marchi, i segni distintivi, i nomi di cui il Consorzio è titolare ovvero di usare denominazioni confondibili e comunque che in qualsiasi modo possano usurpare, imitare o evocare la DOP “Parmigiano-Reggiano” o sfruttarne la reputazione, ovvero traduzioni, dialettismi, abbreviazioni, ecc. di questa denominazione.

TITOLO V – CONSORZIATI

ART. 12

CONSORZIATI

Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio i seguenti soggetti della filiera del formaggio “Parmigiano-Reggiano”:

a) gli allevatori produttori di latte, aventi l’allevamento ubicato all’interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP “Parmigiano-Reggiano” ed in possesso del certificato di conformità rilasciato dall’Organismo di controllo. Gli allevatori produttori di latte possono essere rappresentati da associazioni, legalmente costituite, fra aziende produttrici di latte i cui allevamenti siano nella loro totalità ubicati all’interno della zona di produzione ed il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP “Parmigiano-Reggiano”. Le aziende dovranno rilasciare all’associazione, specifica delega scritta di rappresentanza;

b) i Caseifici produttori di “Parmigiano-Reggiano” i cui stabilimenti sono collocati nella zona di produzione ed in possesso del certificato di conformità rilasciato dall’Organismo di controllo, ovvero da altro organo, competente;

c) gli stagionatori del formaggio DOP “Parmigiano-Reggiano” che detengono il prodotto fino alla conclusione del termine minimo di stagionatura previsto dal Disciplinare della DOP “Parmigiano-Reggiano”, e/o i porzionatori, con magazzino o stabilimento ubicato all’interno della zona di produzione, in possesso del certificato di conformità rilasciato dall’Organismo di controllo, ovvero da altro organo, competente.

Tutti i Consorziati devono dimostrare di avere la disponibilità del prodotto e di essere assoggettati a verifica da parte dell’Organismo di controllo.

ART. 13

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere presentata, per iscritto, alla Sezione competente per il territorio.

La domanda di ammissione deve contenere:

a) l’indicazione della Ditta individuale, o la denominazione o ragione sociale e la forma giuridica dell’impresa, la sede dell’impresa, le generalità del suo titolare o del legale rappresentante che sottoscrive, la natura dell'attività svolta e le caratteristiche, il numero e la descrizione delle unità produttive e loro caratteristiche. Se la domanda è presentata da Società o persona giuridica, deve essere corredata da copia conforme dell’atto costitutivo, dello Statuto e della delibera dell’Organo amministrativo che ha deliberato la richiesta di ammissione nonché dell’indicazione di un membro del loro consiglio di amministrazione (ove esistente), la cui delega è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente;

b) la dichiarazione che il richiedente ha esaminato ed ha piena conoscenza dello Statuto, del Disciplinare di produzione e dei Regolamenti del Consorzio e che si impegna a rispettarli, nonché ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti così come si impegna a rispettare tutte le deliberazioni degli Organi consortili;

c) l'indicazione della categoria professionale di appartenenza ai sensi del prec. art. 12.

Il Consorziato titolare, anche a titolo di godimento, di più unità produttive di trasformazione diretta del latte in Parmigiano-Reggiano (Caseifici), dovrà sottoscrivere tante quote di fondo consortile quante sono le unità produttive possedute.

Il Consorziato titolare di più unità produttive, siano queste, ubicate nel territorio di competenza della medesima Sezione, che nel territorio di Sezioni diverse, dovrà presentare, presso ogni Sezione ove hanno sede le unità produttive, domanda di ammissione alla Sezione stessa specificando la sua qualità di Consorziato e la Sezione presso cui già è iscritto.

Ogni Consorziato parteciperà all’attività sociale della Sezione presso cui ha sede l’unità produttiva di cui è titolare, limitatamente alla quantità di formaggio prodotta nell’unità produttiva di trasformazione diretta del latte in Parmigiano-Reggiano (Caseificio) ubicata nel territorio della Sezione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della competente Sezione provinciale, delibera sulla domanda d’ammissione. Le persone giuridiche ammesse sono rappresentate nelle Sezioni e nel Consorzio dal Legale rappresentante pro-tempore ovvero dal membro del loro Consiglio di Amministrazione (ove esistente), la cui delega è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente.

L'appartenenza al Consorzio diventa effettiva, con iscrizione nel "Libro Soci", a seguito del versamento da parte dell'interessato, della quota associativa di iscrizione. Non possono essere ammessi al Consorzio, né possono permanervi come Consorziati, i falliti o comunque coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali e le imprese che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

I minori, gli interdetti e gli inabilitati possono far parte del Consorzio con le autorizzazioni previste dalla Legge ed in persona di chi li rappresenta.

ART. 14

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I Consorziati hanno l’obbligo:

a) di osservare lo Statuto, il Disciplinare di produzione, i Regolamenti emanati dal Consorzio;

b) di attenersi ed uniformarsi alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;

c) di versare le quote e i contributi consortili stabiliti a norma del presente Statuto, nonché di pagare ogni e qualsiasi somma dovuta al Consorzio a qualsiasi titolo;

d) di versare eventuali contribuzioni aggiuntive o straordinarie poste a loro carico dagli organi nazionali o comunitari a tutela della DOP;

e) di prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell’oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;

f) di astenersi da ogni comportamento incompatibile con l’esistenza, la disciplina e l’attività del Consorzio;

g) ai fini della tutela della DOP Parmigiano Reggiano di astenersi – in conto proprio e per conto terzi - dalla produzione di formaggi comparabili o potenzialmente confondibili con il Parmigiano Reggiano, negli stabilimenti di produzione di Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo (tutte le matricole attive e bolli Cee corrispondenti). Con delibera del Consiglio di amministrazione, ratificata dall’Assemblea ordinaria, previa approvazione da parte del MASAF, viene approvato il Regolamento che definisce i criteri di identificazione dei formaggi comparabili o potenzialmente confondibili al Parmigiano Reggiano e le modalità operative di gestione della misura.

h) di consentire le verifiche documentali finalizzate alla tracciabilità del prodotto rinvenuto in commercio;

i) di sottoporsi alle attività di controllo svolte dagli Organismi preposti, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (CE) 510/06 o comunque aventi il compito di garantire la rispondenza al Disciplinare del formaggio “Parmigiano-Reggiano” beneficiante della Denominazione di Origine Protetta;

j) di comunicare al Consorzio tutti i dati e le notizie che lo stesso richiederà per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e statutari.

Gli edifici delle unità produttive destinati alla produzione di formaggio “Parmigiano-Reggiano” (Caseifici) dovranno essere costruiti e/o ripartiti in modo tale da consentire agli Organi del Consorzio ogni controllo produttivo.

In ogni caso più unità produttive destinate alla produzione di formaggio “Parmigiano-Reggiano” (Caseifici) titolari di diversi numeri di matricola non potranno avere strutture o organizzazioni comuni, contigue ovvero vicine.

ART. 15

DIRITTI DEI CONSORZIATI

I Consorziati hanno diritto:

a) di partecipare all'attività sociale, utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;

b) di partecipare ed esprimere nelle Assemblee sezionali il proprio voto ai sensi degli articoli da 22 a 28 del presente Statuto;

c) di partecipare ed esprimere nell’Assemblea generale dei Consorziati e nell’Assemblea straordinaria il proprio voto ai sensi degli articoli da 29 a 36 del presente Statuto;

d) di utilizzare, previa autorizzazione del Consorzio, apponendoli sulle forme da loro prodotte in conformità alle norme di legge, alle disposizioni del presente Statuto, al Disciplinare di produzione, al Regolamento di marchiatura che costituisce parte integrante del Disciplinare di produzione ed ai Regolamenti ed alle disposizioni emanati dal Consorzio, i marchi ed i contrassegni relativamente al formaggio da loro prodotto;

e) di fruire dell'assistenza del Consorzio in tutte le materie previste dal presente Statuto.

Ogni unità produttiva diretta alla trasformazione del latte in Parmigiano-Reggiano (Caseifici) di cui il Consorziato è titolare, avrà diritto ad un proprio numero di matricola.

ART. 16

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

E’ consentito ai Consorziati recedere dal Consorzio in qualunque momento.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento presso la Sede legale del Consorzio o PEC.

La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del Consorziato recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, la PEC, il numero di matricola e, nel caso di società, trasmettere copia della delibera dei suoi organi societari; il Consorziato dovrà essere in regola con le comunicazioni relative alle forme prodotte e ai quantitativi di latte trasformati sino al momento della comunicazione del recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo sull’intera quota di adesione del Consorziato al Consorzio.

Se validamente esercitato, il recesso acquista efficacia dalla avvenuta conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva alla comunicazione di recesso, nella quale ne prende atto e ne dispone l’annotazione nel “Libro Soci”.

Il Consorziato decade da tale sua qualità qualora perda i requisiti per l’ammissione di cui all’art. 12.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, entro dodici mesi dall’avvenuta conoscenza, da parte del Consorzio stesso, della perdita da parte del Consorziato dei requisiti di cui all’art.12.

La decadenza ha efficacia dal 31 Dicembre dell’anno in cui è stata pronunciata a norma dei commi precedenti.

Il Consorziato può essere escluso dal Consorzio, previa sospensione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui:

a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e segnatamente quando, con la sua condotta, rechi pregiudizio all’attività del Consorzio al suo prestigio o ne danneggi l’opera;

b) sia moroso, per oltre sei mesi, nel pagamento: delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;

c) sia dichiarato fallito ovvero assoggetto a procedura concorsuale.

Il Consorziato può essere temporaneamente sospeso, con delibera del Consiglio di amministrazione, nei casi in cui commetta inadempienze o violazioni di lieve entità dello Statuto e dei Regolamenti o sia moroso, ai sensi della lettera b), per periodi inferiori ai 6 mesi. Contro le decisioni di decadenza, di sospensione e di esclusione è possibile proporre opposizione introducendo entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di intervenuta decadenza e/o esclusione il Giudizio Arbitrale di cui al successivo art. 53.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale né alla restituzione dei contributi a qualunque titolo versati. Il Consorziato receduto, decaduto, sospeso o escluso è tenuto a rispettare tutti gli obblighi assunti ed a corrispondere le quote e il contributo di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. a), maturati fino al momento in cui il recesso, la decadenza, la sospensione o l’esclusione acquistano efficacia, anche se assunti o maturati durante gli esercizi finanziari precedenti.

Il Consorziato receduto, decaduto, sospeso o escluso è inoltre tenuto a corrispondere i proventi derivanti da eventuali servizi resi dal Consorzio di cui al successivo art. 18, comma 1, lett. b), per le forme prodotte fino al momento in cui il recesso, la decadenza, la sospensione o l’esclusione acquistano efficacia, sino al completamento delle pertinenti operazioni di espertizzazione, apposizione dei contrassegni e annullamento marchi previsti dal disciplinare di produzione della DOP “Parmigiano Reggiano”.

Nel caso in cui, nonostante il recesso, la decadenza, la sospensione o l’esclusione, dovesse continuare la produzione (ricorrendone i presupposti), dovrà continuare, a sensi di legge, a corrispondere il contributo onnicomprensivo sino a cessazione effettiva di ogni attività produttiva.

Il Consorziato escluso dovrà risarcire eventuali danni accertati, ferma l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 52. Il Consorziato sospeso o escluso non avrà diritto ad accedere ai contributi consortili per iniziative rivolte ai soci.

TITOLO VI - FONDO CONSORTILE - AMMINISTRAZIONE – BILANCI

ART. 17

FONDO CONSORTILE

I contributi dei Consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile ai sensi dell’art. 2614 c.c.. Il "Fondo Consortile" è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a 1.000,00 (mille, zerozero) Euro per Consorziato.

Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

• del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;

• delle quote versate dai Consorziati ammessi a far parte del Consorzio;

• dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea generale dei Consorziati;

• dai risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

• da componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da Consorziati o da terzi (Enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni;

• da eventuali contribuzioni aggiuntive o straordinarie poste a carico dei consorziati, dagli organi nazionali o comunitari, a tutela della DOP.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di investimenti o iniziative rientranti nell'oggetto del Consorzio, previo accantonamento ad un apposito fondo di riserva. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile ai sensi dell’art. 2615 I° comma c.c..

ART. 17bis

FONDO CRISI GRAVI DI MERCATO

Il Consorzio potrà accantonare una quota delle somme versate dai consorziati a titolo di contribuzione aggiuntiva o straordinaria poste a carico di questi ultimi, dagli organi nazionali o comunitari, a tutela della DOP, in apposito Fondo crisi gravi di mercato.

Le somme accantonate potranno essere utilizzate, previa delibera del Consiglio di amministrazione, per interventi tesi a fronteggiare rischi e danni legati a crisi di mercato mediante investimenti di sviluppo domanda, ristorni, contributi, destinazione prodotto fuori filiera e, comunque, mediante quegli strumenti che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuni.

ART. 18

RISORSE DI GESTIONE

Alle necessità di gestione si provvede con:

a) il contributo annuale onnicomprensivo dovuto per la gestione dell’attività di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e cura generale della DOP “Parmigiano-Reggiano”, compreso l'uso dei marchi costitutivi della DOP;

b) i contributi aggiuntivi o straordinari pagati dai caseifici ai sensi dell’art. 14 lettera d) e non accantonati nel fondo gravi crisi di mercato di cui all’articolo 17bis;

c) i proventi derivanti da eventuali servizi resi;

d) i contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.

L’entità dei contributi, di cui al punto a) è determinata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall’Assemblea Ordinaria generale dei Consorziati, in misura proporzionale alla quantità di prodotto controllato e/o certificato dall’Organismo di controllo; quelli di cui al punto b) sono deliberati dall’Assemblea ordinaria generale dei Consorziati. Per le categorie degli “allevatori produttori di latte” e degli “stagionatori e/o porzionatori”, l’entità dei contributi non può essere superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo art. 21.

La quota dei contributi, di cui alla lettera a) su citata, relativa alla categoria dei Caseifici produttori, è conteggiata, ai sensi del DM del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410, del 12 Settembre 2000, su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio; pertanto il contributo a carico di questi ultimi, calcolato ai sensi del menzionato DM 410/2000, non potrà mai essere inferiore a quello posto a carico dei Consorziati ed in ogni caso dovrà considerare per intero i costi sopportati dal Consorzio per ogni e qualsiasi attività da questi svolta nell’interesse generale del Parmigiano-Reggiano così come stabilito dalla menzionata norma. E’ facoltà del Consorzio sospendere, nei confronti di chiunque, compresi i terzi aventi causa del consorziato, ogni servizio separabile, nel caso di mancato pagamento dei contributi consortili. Il Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni esercizio sociale, determinerà la misura proporzionale della dotazione finanziaria di competenza di ogni Sezione provinciale, da determinare in relazione ai contributi effettivamente versati da ogni singola Sezione.

ART. 19

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione:

a) predispone il progetto di bilancio consuntivo del Consorzio (composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) da sottoporre nei termini di Statuto all'approvazione dell'Assemblea generale dei Consorziati;

b) sottopone, inoltre, all'approvazione dell'Assemblea generale dei Consorziati, lo schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio.

ART. 20

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

a) le Assemblee sezionali ed i Consigli sezionali;

b) l’Assemblea generale dei Consorziati;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Comitato Esecutivo;

e) il Presidente;

f) il Collegio dei Sindaci.

Ogni Sezione, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui al DM 12.04.2000, ha diritto di eleggere almeno un membro negli Organi di cui ai punti c) e d).

ART. 21

RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI CONSORTILI

Ciascuna categoria di cui all'art. 2 lettera a) (filiera formaggi stagionati) DM 12.04.2000 ha diritto di essere rappresentata negli Organi consortili in misura percentuale alla quantità di prodotto immesso nella filiera DOP “Parmigiano-Reggiano” nelle singole province e nell’intero comprensorio, qualora questa sia tale da permettere di esprimere almeno un membro (con arrotondamento in eccesso).

Ai sensi del DM 12.04.2000:

  1. ai caseifici produttori di formaggio DOP “Parmigiano-Reggiano” competerà una percentuale minima di rappresentanza pari al 66%;

  2. agli allevatori produttori di latte destinato alla DOP “Parmigiano-Reggiano” competerà una percentuale massima di rappresentanza pari al 17%;

  3. agli stagionatori e/o porzionatori della DOP “Parmigiano-Reggiano” competerà una percentuale massima di rappresentanza pari al 17%.

Resta inteso che le percentuali minime e massime di cui al precedente punto verranno, ai sensi del menzionato DM 12.04.2000, applicate qualora le categorie di cui ai punti 2 e 3 contribuissero nella eguale misura massima alla produzione complessiva della DOP “Parmigiano-Reggiano”; qualora ciò non avvenisse le percentuali massime sopra indicate, relative alle categorie 2 “allevatori produttori di latte” e 3 “stagionatori e/o porzionatori”, verranno proporzionalmente ridotte. I dati necessari al calcolo di tali quantità sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione secondo i dati forniti e/o avallati dall'Organismo di controllo autorizzato per la DOP, con riferimento all’anno precedente. Ogni Sezione provinciale ha diritto ad essere rappresentata in Consiglio di Amministrazione e in Comitato Esecutivo.

TITOLO VII - ASSEMBLEE E CONSIGLI SEZIONALI

ART. 22

COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE SEZIONALI

Le Assemblee sezionali sono costituite dai Consorziati iscritti alle singole Sezioni. Hanno diritto di voto e di intervento in Assemblea i Consorziati iscritti al “Libro Soci" da almeno tre mesi ed in regola con i pagamenti delle quote, dei contributi consortili e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio. Il Consorziato non in regola con i pagamenti delle quote, dei contributi consortili e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio potrà partecipare alle Assemblee sezionali, ma non avrà diritto al voto ed all'intervento.

Il Consorziato può delegare altro Consorziato a mezzo di delega scritta firmata da lui o dal Legale rappresentante ovvero dal membro con delega generale ai rapporti con il Consorzio la cui delega è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente, in caso di socio ente giuridico, da consegnare al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio della riunione. Ogni Consorziato non può essere titolare di più di una delega.

Non è consentita la delega a favore di Consorziato privo del diritto di voto poiché non in regola con i pagamenti delle quote, dei contributi consortili e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio.

E' possibile svolgere le Assemblee anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovranno essere indicati i luoghi collegati a cura del Consorzio, in teleconferenza o in videoconferenza.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

ART. 23

CONVOCAZIONE

Le Assemblee sezionali sono convocate dal Presidente di Sezione.

Esse sono chiamate a discutere sui temi proposti all'ordine del giorno.

Le Assemblee sezionali sono obbligatoriamente convocate dal Presidente di Sezione per le deliberazioni di cui al successivo articolo 24 lettere a) e b); sono inoltre convocate quando il Consiglio sezionale lo ritenga opportuno, per le materie di sua competenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché le materie poste all'ordine del giorno, deve essere comunicato ai Consorziati, al loro domicilio, con raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della convocazione stessa e mediante affissione, per uguale periodo di otto giorni presso la Sede sezionale. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax ovvero per e-mail o legal-mail, nei termini di cui sopra, purché il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica risulti indicato in apposito elenco allegato al "Libro Soci".

Negli avvisi sarà indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che può aver luogo anche il giorno successivo a quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione. Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei Consorziati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi dagli aventi diritto; non verranno conteggiati gli astenuti nel calcolo della maggioranza necessaria per la deliberazione.

ART. 24

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA SEZIONALE

L'Assemblea sezionale:

a) elegge i componenti il Consiglio sezionale nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui al DM 12.04.2000 e con le modalità stabilite dalle Procedure consortili. I componenti il Consiglio sezionale sono di diritto membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nel rispetto di quanto previsto all’art. 31, comma c); Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n° 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti in lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017. Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

b) designa, ai fini della integrazione del Consiglio ai sensi dell’art. 38, i Consiglieri del Consorzio, che nel corso dell’esercizio verranno a mancare scegliendoli fra i Consorziati aventi diritto ai sensi della precedente lettera a),e nell'ambito della categoria ai sensi del citato DM 12.04.2000;

c) discute sugli argomenti riguardanti l'attività della Sezione;

d) discute sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria del Consorzio;

Possono essere eletti componenti del Consiglio sezionale solo i Consorziati iscritti alla Sezione di riferimento ovvero, nel caso di persone giuridiche, i loro legali rappresentanti o i loro delegati, come da articolo 13.

ART. 25

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE SEZIONALI

Dieci giorni prima delle Assemblee sezionali, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio pubblicherà presso la Sede del Consorzio stesso e presso la Sede di ogni Sezione provinciale, in quest'ultimo caso relativamente ai Consorziati soci della Sezione stessa, l’elenco con l'indicazione dei voti attribuiti ad ogni Consorziato, nonché le rappresentanze delle categorie e delle Sezioni all’Assemblea generale dei Consorziati.

I voti attribuibili saranno così ripartiti:

• per gli allevatori produttori di latte: 1/6 dei voti totali come massimo;

• per i Caseifici produttori: 2/3 dei voti totali come minimo;

• per gli stagionatori e/o porzionatori: 1/6 dei voti totali come massimo.

Per la categoria Caseifici, ciascun Consorziato ha diritto fino ad un massimo di quattro voti, in base alla produzione accertata dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:

• un voto se la sua produzione è inferiore alla media comprensoriale;

• due voti se la sua produzione è pari alla media ed inferiore al doppio della produzione media comprensoriale;

• tre voti se la sua produzione è pari al doppio ed inferiore al triplo della produzione media comprensoriale;

• quattro voti se la sua produzione è pari o superiore al triplo della produzione media comprensoriale.

Le votazioni, avverranno, di norma, in modo palese mediante l'esibizione di un cartoncino consegnato dalla presidenza all'inizio dell'Assemblea e rappresentativo del numero dei voti spettanti. In caso di votazione segreta saranno attribuite ai Consorziati tante schede quanti sono i voti spettanti a ciascuno di essi.

Le votazioni, si effettueranno a scrutinio segreto quando riguarderanno provvedimenti concernenti singole persone, ovvero quando lo richiederà la maggioranza dei votanti. Le Assemblee sezionali potranno essere precedute da Assemblee di categoria.

ART. 26

PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea sezionale dei Consorziati è presieduta dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Consigliere anziano di carica (ed a parità di tale titolo, il più anziano di età).

E' facoltà dell'Assemblea chiedere, prima del termine delle formalità d'apertura della stessa, che il Presidente dell'Assemblea venga eletto fra i Consorziati presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee Sezionali relative ai punti a) e b) dell'art. 24 devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dallo stesso nominato e dovranno contenere, nel caso di mancata presentazione di liste appartenenti al genere meno rappresentato, l'esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

ART. 27

CONSIGLIO SEZIONALE - COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Sezionale é composto da almeno due Consiglieri. Qualora, per i motivi di rappresentatività previsti dallo Statuto sia eleggibile un solo Consigliere, questi sarà il Presidente della Sezione. Il Consiglio sezionale è convocato dal Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché le materie poste all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima.

La convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax ovvero per e-mail o legal-mail, spedite almeno tre giorni prima della convocazione stessa, purché il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica risulti indicato in apposito elenco.

Anche se non convocato è valido il Consiglio di Amministrazione al quale partecipano tutti gli aventi diritto i quali, prima dell’apertura del Consiglio stesso, dichiarano di essere in grado di discutere degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Si applica ai membri del Consiglio sezionale e alle controversie da questi promosse contro il Consorzio ovvero dal Consorzio contro gli stessi ed è vincolante nei confronti dei medesimi con l'accettazione dell'incarico, la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 53.

E' causa di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere sezionale e ne determina la decadenza se eletto, il rivestire da parte del Consorziato, analoga carica o comunque carica equipollente in altri Consorzi per la tutela di prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti, ovvero essere membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo di questi ultimi Consorzi o comunque rivestire negli stessi incarichi rappresentativi e/o direttivi di qualsiasi tipo o natura.

E’ altresì causa di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere sezionale e ne determina la decadenza se eletto:

a) lo svolgimento da parte del candidato (sia in Italia che all'estero, sia personalmente che a mezzo di aziende riconducibili al candidato stesso) dell'attività di produzione di formaggi appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti;

b) la partecipazione in qualità di membro del Comitato Esecutivo o di organo equipollente ovvero di dirigente con funzioni manageriali in società, anche di capitali, sia di diritto italiano che straniero che abbiano, sia direttamente che attraverso società controllate, partecipate o collegate, quale oggetto la produzione ovvero la commercializzazione di prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti ed il fatturato di questi ultimi prodotti rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del fatturato aggregato di tali formaggi nelle società controllate, partecipate o collegate.

Il Comitato Esecutivo del Consorzio potrà richiedere al Consigliere eletto ogni opportuna informazione in relazione alle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui al presente articolo, chiedendo al Consigliere stesso di esibire atti e/o documenti che riterrà necessari e/o opportuni per accertare la verità; il Comitato Esecutivo potrà altresì disporre le indagini che riterrà necessarie e/o opportune delegando a tal fine chiunque ritenga idoneo a svolgere l’incarico. Qualora il candidato o il Consigliere rifiuti di fornire le informazioni di cui sopra, ovvero le fornisca incomplete o non veritiere, ovvero non collabori con le indagini disposte dal Comitato Esecutivo, diverrà di diritto ineleggibile e se eletto decadrà dalla carica.

Terminata la fase istruttoria, che non potrà avere durata superiore a giorni 30 (trenta), il Comitato Esecutivo riferirà al Consiglio di Amministrazione che assumerà le conseguenti deliberazioni. E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio sezionale anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio sezionale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

ART. 27 BIS

DURATA DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI SEZIONALI

I Consiglieri, da scegliersi fra i Consorziati, (per le persone giuridiche i Legali rappresentanti, ovvero i membri del loro Consiglio di Amministrazione, ove esistente, appositamente delegati con delega iscritta presso la C.C.I.A.A. competente), restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili ferma l’applicazione dell’art. 44 e 47 per i membri che andranno a comporre il Comitato Esecutivo e per il Presidente della Sezione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio provvede a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendoli fra i Consorziati aventi diritto ai sensi dell'art. 24 lettera a), su designazione del Consiglio della Sezione cui appartenevano i Consiglieri sostituiti e nell'ambito della categoria ai sensi del DM 12.04.2000.

I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino al rinnovo del Consiglio.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, o se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio, si applicano le procedure previste dall'art. 2386 C.C.. Il Consigliere che perde la qualità di Consorziato, sia perché vengono a mancare in capo allo stesso i requisiti di cui agli artt. 12 e 13, sia perché questi vengono a mancare in capo alla Società o Ente che rappresenta, decade dal proprio incarico.

Decade, inoltre, dal proprio incarico il Consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla qualità di Socio del Consorziato, ovvero di Consigliere delegato, della Società o Ente consorziato.

Decade poi dal proprio incarico anche il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre sedute consecutive di Consiglio della Sezione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso e ratificata dal Collegio Sindacale.

Alla scadenza del suo mandato il Consiglio Sezionale continuerà ad operare in regime di "prorogatio" sino all'insediamento del nuovo Consiglio, eletto come da presente Statuto, senza necessità di ratifica del suo operato.

ART. 28

FUNZIONI DEL CONSIGLIO SEZIONALE

Il Consiglio sezionale esercita le seguenti funzioni:

a) nomina nel suo seno il Presidente di Sezione;

b) convoca le Assemblee sezionali;

c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea sezionale, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, del Comitato Esecutivo del Consorzio e della Assemblea generale dei Consorziati;

d) mantiene i rapporti con i Consorziati, informandoli periodicamente sull'attività sociale;

e) discute e definisce gli orientamenti relativi al preventivo di spesa della Sezione e prende atto del rendiconto annuale del consuntivo di spesa della Sezione stessa.

TITOLO VIII - ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

ART. 29

COSTITUZIONE

La partecipazione attiva e continuata del Consorziato a tutte le Assemblee è un dovere sociale e, nello stesso tempo, costituisce la condizione prima per l'attuazione delle finalità del Consorzio. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea generale del Consorzio tutti i Consorziati che risultano iscritti nel “Libro Soci” da almeno tre mesi. Hanno diritto di voto e di intervento in assemblea i Consorziati iscritti al “Libro Soci" da almeno tre mesi ed in regola con i pagamenti delle quote, dei contributi consortili e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio.

Il Consorziato non in regola con i pagamenti delle quote, dei contributi consortili e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio potrà partecipare all’Assemblea generale dei Consorziati, ma non avrà diritto al voto ed all’intervento come specificato al punto precedente.

Il Consorziato può delegare altro Consorziato a mezzo di delega scritta firmata da lui o dal Legale rappresentante ovvero dal membro con delega generale ai rapporti con il Consorzio la cui delega è iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente, in caso di socio ente giuridico, da consegnare al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio della riunione. Ogni Consorziato non può essere titolare di più di due deleghe.

Non è consentita la delega a favore di Consorziato privo del diritto di voto poiché non in regola con i pagamenti delle quote, dei contributi consortili e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria dei Consorziati deve essere convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea dei Consorziati deve essere, altresì, convocata quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione. Otto giorni prima delle Assemblee Generali dei Consorziati, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio pubblicherà presso la Sede del Consorzio stesso e presso la Sede di ogni Sezione provinciale, l’elenco con l'indicazione dei voti attribuiti ad ogni Consorziato, nonché le rappresentanze delle categorie e delle Sezioni all’Assemblea generale dei Consorziati.

I voti attribuibili saranno così ripartiti:

• per gli allevatori produttori di latte: 1/6 dei voti totali come massimo;

• per i Caseifici produttori: 2/3 dei voti totali come minimo;

• per gli stagionatori e/o porzionatori: 1/6 dei voti totali come massimo.

Per la categoria Caseifici, ciascun Consorziato ha diritto fino ad un massimo di quattro voti, in base alla produzione accertata dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:

• un voto se la sua produzione è inferiore alla media comprensoriale;

• due voti se la sua produzione è pari alla media ed inferiore al doppio della produzione media comprensoriale;

• tre voti se la sua produzione è pari al doppio ed inferiore al triplo della produzione media comprensoriale;

• quattro voti se la sua produzione è pari o superiore al triplo della produzione media comprensoriale.

ART. 30

FORMALITÀ DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere effettuata dal Presidente del Consorzio, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione dello stesso, mediante avviso contenente le materie poste all'ordine del giorno nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, nonché, della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima; l’avviso deve essere comunicato ai Consorziati, al loro domicilio mediante le seguenti modalità alternative fra di loro, preferibilmente quella di cui al successivo punto a):

a) con raccomandata da spedirsi ai Consorziati, almeno otto giorni prima della convocazione stessa e mediante affissione, per uguale periodo di otto giorni presso la sede del Consorzio e delle Sezioni provinciali;

b) consegna o spedizione di avviso ai Consorziati, redatto su qualsiasi supporto, con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica o legal-mail e che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, purché il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica risulti indicato in apposito elenco allegato al "Libro Soci", da spedirsi almeno otto giorni prima dell’Assemblea e mediante affissione, per uguale periodo di otto giorni presso la Sede del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta alle forme obbligatorie di cui alle precedenti lettere a) e b), usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Consorziati, l'avviso di convocazione alle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Consorziati con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio del comprensorio di produzione. L'avviso deve essere comunicato, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, ai Presidenti delle Sezioni provinciali, presso la Sezione di competenza. Nel caso previsto alla lettera a) dell’art 24, i rispettivi Presidenti dovranno convocare le Assemblee sezionali con le modalità di cui al precedente articolo 23.

E' possibile svolgere le Assemblee anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovranno essere indicati i luoghi collegati a cura del Consorzio, in teleconferenza o in videoconferenza.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

L’Assemblea straordinaria dei Consorziati deve essere convocata nella provincia che esprime il maggior numero di Consorziati.

ART. 31

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea ordinaria dei Consorziati delibera sull'ordine del giorno proposto dal C. di A. ed é competente a deliberare sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio;

b) approvazione del bilancio preventivo del Consorzio;

c) ratifica dell’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, espressa dalle Assemblee sezionali, previa verifica del rispetto del diritto di rappresentanza delle diverse categorie di soci; nonché del rispetto della parità di genere di cui alla legge 28.07.2016, n° 154; nel caso di mancata presentazione, nell'elenco dei candidati nelle assemblee sezionali di cui all'art. 24 lettera a), di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà alla ratifica degli eletti, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato; le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017; per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.;

d) elezione dei componenti il Collegio Sindacale, dei supplenti e del Presidente del Collegio stesso, nonché sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza degli stessi;

e) approvazione e modifica delle Procedure interne afferenti la rappresentanza delle categorie della filiera negli organi consortili, l'elezione dei membri dei consigli di sezione e l'attribuzione dei voti in assemblea;

f) approva e modifica i regolamenti interni che non necessitano di approvazione da parte del MASAF o di altri organi;

g) ratifica il Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, che definisce i criteri di identificazione dei formaggi comparabili o potenzialmente confondibili al Parmigiano Reggiano e le modalità operative di gestione della misura;

h) ratifica la misura dei vari contributi dovuti dai Consorziati, tenuto conto dell’entità della loro partecipazione alla produzione, determinata dal Consiglio di Amministrazione;

i) ratifica le penali di cui al successivo articolo 52, determinate dal Consiglio di Amministrazione

ART. 32

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea straordinaria dei Consorziati delibera sull'o.d.g. proposto dal C. di A. ed è competente a deliberare su:

a) approvazione e modificazione dello Statuto consortile (da sottoporre al Ministero competente per le osservazioni di legge);

b) approvazione e modificazione del Disciplinare e dei relativi Regolamenti da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero competente;

c) proroga della durata o scioglimento anticipato del Consorzio;

d) nomina e poteri dei liquidatori;

e) altre materie previste dalla legge.

ART. 33

VALIDITÀ DI COSTITUZIONE

Le Assemblee generali dei Consorziati, se straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti i due terzi dei Consorziati, se ordinarie sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Consorziati.

Le Assemblee generali dei Consorziati; sono valide in seconda convocazione se straordinarie quando sono presenti almeno un terzo dei Consorziati, se ordinarie qualsiasi sia il numero dei Consorziati presenti e/o rappresentati.

La validità dell’Assemblea viene accertata e dichiarata dal Presidente all’apertura della stessa, tale validità permane sino al termine dell’Assemblea medesima nonostante, nel corso di questa, parte dei Consorziati abbandoni la sede.

La maggioranza prescritta per le deliberazioni sia dell'Assemblea ordinaria che di quella straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è di almeno la metà più uno dei voti espressi dall'Assemblea all’atto della votazione. Non verranno conteggiati gli astenuti nel calcolo della maggioranza necessaria per la deliberazione.

La maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti l'approvazione o le modificazioni dello Statuto, del Disciplinare e dei Regolamenti soggetti all'approvazione da parte del Ministero competente, nonché la proroga o l'anticipato scioglimento del Consorzio e la sua messa in liquidazione con la nomina dei liquidatori, è di almeno i tre quinti dei voti espressi dall'Assemblea all'atto della votazione. Non verranno conteggiati gli astenuti nel calcolo della maggioranza necessaria per la deliberazione

ART. 34

VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di mancata presentazione, nell'elenco dei candidati nelle assemblee sezionali di cui all'art. 24 lettera a), di appartenenti al genere meno rappresentato, si procederà alla ratifica degli eletti, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato;

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio

ART. 35

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Le votazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, avverranno, di norma, in modo palese mediante l'esibizione di un cartoncino consegnato dalla presidenza all'inizio dell'Assemblea e rappresentativo del numero dei voti spettanti. In caso di votazione segreta saranno attribuite ai Consorziati tante schede quanti sono i voti spettanti a ciascuno di essi.

Le votazioni potranno svolgersi anche per voto elettronico qualora la sede dell’Assemblea sia appositamente organizzata. Le votazioni, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si effettueranno a scrutinio segreto quando riguarderanno: i provvedimenti concernenti singole persone o quando lo richiederà la maggioranza dei votanti.

ART. 36

PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di carica salvo che l'Assemblea non elegga il Presidente.

L'Assemblea generale dei Consorziati può, sempre, eleggere un proprio Presidente facendone richiesta prima del termine delle formalità di apertura della stessa.

L'Assemblea su proposta del Presidente nomina il Segretario.

TITOLO IX - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) da un minimo di 28 (ventotto) membri in rappresentanza dei Caseifici, fino ad un massimo di 42 (quarantadue) membri derivanti dall’adesione delle restanti categorie, eletti dalle Assemblee sezionali e ratificati dall'Assemblea dei Consorziati. Ogni Sezione deve comunque essere rappresentata in Consiglio da almeno un Consigliere;

b) di numero 4 (quattro) membri senza diritto di voto, designati come segue:

  • n. 1 (uno) in rappresentanza delle CCIAA della Regione Emilia-Romagna;

  • n. 1 (uno) in rappresentanza delle CCIAA della Regione Lombardia;

  • n. 1 (uno) in rappresentanza dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna;

  • n. 1 (uno) in rappresentanza dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Lombardia.

Si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e alle controversie da questi promosse contro il Consorzio ovvero dal Consorzio contro gli stessi ed è vincolante nei confronti dei medesimi con l'accettazione dell'incarico, la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 53. E' causa di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere del Consorzio e ne determina la decadenza se eletto, il rivestire da parte del Consigliere stesso, analoga carica o carica equipollente in altri Consorzi per la tutela di prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti, ovvero essere membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo di questi ultimi Consorzi o comunque rivestire negli stessi incarichi rappresentativi e/o direttivi di qualsiasi tipo o natura.

E’altresì causa di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere del Consorzio e ne determina la decadenza se eletto:

a) lo svolgimento da parte del candidato (sia in Italia che all'estero, sia personalmente che a mezzo di aziende riconducibili al candidato stesso) dell'attività di produzione di prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti;

b) la partecipazione in qualità di membro del Comitato Esecutivo, o di organo equipollente ovvero di dirigente con funzioni manageriali in società, anche di capitali, sia di diritto italiano che straniero che abbiano, sia direttamente che attraverso società controllate, partecipate o collegate, quale oggetto la produzione ovvero la commercializzazione di prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti ed il fatturato di questi ultimi prodotti rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del fatturato aggregato di tali formaggi nelle società controllate, partecipate o collegate.

Il Comitato Esecutivo del Consorzio potrà richiedere al Consigliere eletto ogni opportuna informazione in relazione alle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui al presente articolo, chiedendo al Consigliere stesso di esibire atti e/o documenti che riterrà necessari e/o opportuni per accertare la verità; il Comitato Esecutivo potrà altresì disporre le indagini che riterrà necessarie e/o opportune delegando a tal fine chiunque ritenga idoneo a svolgere l’incarico. Qualora il Consigliere rifiuti di fornire le informazioni di cui sopra ovvero le fornisca intempestivamente, incomplete o non veritiere ovvero non collabori con le indagini disposte dal Comitato Esecutivo, decadrà di diritto dalla carica.

Terminata la fase istruttoria che non potrà avere durata superiore a giorni 30 (trenta) il Comitato Esecutivo riferirà al Consiglio di Amministrazione che assumerà le conseguenti deliberazioni. E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

ART. 38

DURATA DEL MANDATO

I Consiglieri, da scegliersi fra i Consorziati, (per le persone giuridiche i Legali rappresentanti, ovvero i membri del loro Consiglio di Amministrazione, ove esistente, appositamente delegati con delega iscritta presso la C.C.I.A.A. competente), restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendoli fra i Consorziati aventi diritto ai sensi dell'art. 24 lettera a), su designazione del Consiglio della Sezione cui appartenevano i Consiglieri sostituiti e nell'ambito della categoria ai sensi del DM 12.04.2000. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino al rinnovo del Consiglio.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, o se vengono a cessare tutti i componenti del Consiglio, si applicano le procedure previste dall'art. 2386 C.C.. Il Consigliere che perde la qualità di Consorziato, sia perché vengono a mancare in capo allo stesso i requisiti di cui agli artt. 12 e 13, sia perché questi vengono a mancare in capo alla società o ente che rappresenta, decade dal proprio incarico.

Decade, inoltre, dal proprio incarico il Consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla qualità di Socio del Consorziato, ovvero di Consigliere delegato, della Società o Ente consorziato. Decade poi dal proprio incarico anche il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre sedute consecutive di Consiglio del Consorzio. La decadenza è deliberata dal Consiglio stesso e ratificata dal Collegio Sindacale.

Alla scadenza del suo mandato il Consiglio di Amministrazione continuerà ad operare in regime di “prorogatio” sino all’insediamento del nuovo Consiglio, eletto come da presente Statuto, senza necessità di ratifica del suo operato.

ART. 39

CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Comitato Esecutivo oppure dal Presidente del Consorzio quando ne faccia domanda almeno un terzo dei Consiglieri, con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante invio di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della stessa, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con telegramma o via fax o posta elettronica con preavviso di tre giorni.

Resta comunque valida la convocazione se sono presenti tutti i Consiglieri aventi diritto di voto e i Sindaci effettivi i quali prima dell’apertura del Consiglio stesso, dichiarano di essere in grado di discutere degli argomenti posti all’ordine del giorno.

ART. 40

VALIDITÀ DI COSTITUZIONE

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica aventi diritto di voto.

Le votazioni avvengono, di norma, in modo palese per alzata di mano.

Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando riguardano argomenti concernenti le persone, ovvero quando lo richiedano i 2/3 dei Consiglieri presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni a scrutinio segreto, la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

ART. 41

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice-Presidenti, in numero da uno a tre, appartenenti a Sezioni diverse anche da quella cui appartiene il Presidente. Ove siano nominati i Vice-Presidenti, il Consiglio designa fra di essi il Vice-Presidente "Vicario".

Il Consiglio nomina nel suo seno il Comitato Esecutivo e ne fissa i compiti ed i poteri.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, essendo ad esso riservato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente Statuto non riservino alla specifica competenza dell'Assemblea.

Pertanto, a titolo esclusivamente esemplificativo e non limitativo, spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) determinare le quote di presenza negli Organi consortili dei rappresentanti delle diverse categorie professionali, sulla base della Legislazione vigente, e le relative procedure;

b) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei Consorziati e sull'eventuale loro esclusione;

c) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

d) deliberare la ineleggibilità e/o l'incompatibilità con la carica, dei candidati a Consigliere sezionale, membro del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio e/o del Comitato Esecutivo e, se eletti, la loro decadenza;

e) curare l'esecuzione delle delibere assembleari e compiere tutti gli atti delegati dall'Assemblea generale e predisporre le Procedure interne e i Regolamenti consortili”;

f) rilevare le produzioni dei Consorziati, riferite all'ultima annata casearia, per l’attribuzione dei voti spettanti ai singoli Consorziati in sede di Assemblea di sezione secondo i dati forniti e/o avallati dall'Organismo di controllo;

g) fissare la quota di ammissione dei Consorziati e la misura del contributo annuale onnicomprensivo di cui all’art. 18, salvo ratifica dell’Assemblea generale dei Consorziati;

h) deliberare, esercizio per esercizio, la quantità di contribuzione aggiuntiva da destinare a Fondo crisi gravi di mercato ai sensi dell’art.17 bis;

i) deliberare l’utilizzo del Fondo crisi gravi di mercato di cui all’art. 17 bis e le modalità di detto utilizzo;

j) determinare le tariffe per i servizi resi;

k) approvare i preventivi di spesa proposti dalle Sezioni provinciali ed i conti consuntivi delle stesse;

l) predisporre il conto consuntivo del Consorzio, nonché la proposta di conto preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;

m) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;

n) approvare gli elenchi degli esperti per la marchiatura designati dalle Sezioni provinciali e nominare i membri delle Commissioni di appello e di valutazione degli esperti;

o) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive;

p) acquistare, vendere e permutare immobili, consentire iscrizioni cancellazioni postergazioni di ipoteche e rinunciare a ipoteche legali;

q) fare operazioni col debito pubblico e con ogni altro ufficio pubblico o privato;

r) stipulare mutui passivi a breve medio e lungo termine, anche con garanzia ipotecaria;

s) costituire appositi enti, ovvero società commerciali delle quali il Consorzio potrà detenere l’intero capitale sociale. Potrà inoltre assumere partecipazioni in organismi, società od enti che possano comunque favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio;

t) sviluppare progetti che comportino, anche, l’acquisto diretto da parte del Consorzio di formaggio Parmigiano-Reggiano, da destinare: a) alle sue attività istituzionali; b) ad attività promozionali al fine di favorire la penetrazione del Parmigiano Reggiano nei mercati; c) ad attività benefiche;

u) deliberare le penali di cui al successivo articolo 52, salvo ratifica dell’Assemblea generale dei Consorziati;

v) più in generale, compiere tutte le operazioni ed autorizzare la stipulazione di tutti gli atti e contratti anche di straordinaria amministrazione ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili.

ART. 42

DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Comitato Esecutivo, al Presidente, ai Vice-Presidenti, ed a singoli o più Consiglieri, parte dei poteri previsti al precedente art. 41, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione nonché i tempi e le procedure di rendiconto e di controllo.

ART. 43

RIMBORSO SPESE ED EMOLUMENTI

Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro funzioni. L’Assemblea generale, in sede ordinaria, può determinare l'attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza al Presidente, ai Vice-Presidenti , ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo.

TITOLO X - COMITATO ESECUTIVO

ART. 44

COSTITUZIONE

Esso è formato da un minimo di 9 ad un massimo di 11 membri e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi salvo quanto specificato al successivo articolo 47. Sono membri di diritto:

• il Presidente del Consorzio;

• il Vice-Presidente, o i Vice-Presidenti del Consorzio;

• i Presidenti delle Sezioni provinciali.

Sono membri elettivi: i Consiglieri designati nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione.

Per assicurare la rappresentanza nel Comitato Esecutivo delle diverse categorie professionali, almeno uno dei Consiglieri eletti dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere scelto fra i Consorziati appartenenti alla categoria degli “Allevatori produttori di latte” e, uno, fra i Consorziati appartenenti alla categoria degli "Stagionatori e/o porzionatori", alla condizione che il numero di tali Consiglieri non sia inferiore alla metà dei membri eleggibili nel Consiglio di Amministrazione stesso per ognuna delle due categorie.

L'ineleggibilità e/o l'incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e la decadenza del Consigliere eletto comporta automaticamente l'ineleggibilità e/o l'incompatibilità con la carica di membro del Comitato Esecutivo e, se designato, la decadenza.

ART. 45

POTERI

Il Comitato Esecutivo esercita i poteri conferitigli dal Consiglio ai sensi del precedente art. 42 con delega analitica iniziale e con successive disposizioni specifiche.

Il Comitato esercita funzioni istruttorie e di esame preliminare delle materie di competenza del Consiglio e, ove necessario, assume deliberazioni di urgenza, soggette a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 46

CONVOCAZIONE

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente con avviso, inviato anche via fax o posta elettronica ai membri del Comitato stesso ed ai Sindaci, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta e con l'elenco delle materie oggetto di discussione e di delibera. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato e delibera a maggioranza dei presenti.

Anche se non convocato è valido il Comitato Esecutivo al quale partecipano tutti gli aventi diritto (compresi i Sindaci) i quali, prima dell’apertura della riunione, dichiarano di essere in grado di discutere degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consorzio, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente “Vicario” o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano di carica o, in assenza di questi, dal membro più anziano di età.

E' possibile svolgere le riunioni del Comitato Esecutivo anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve trovarsi il Segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

TITOLO XI - PRESIDENTE - VICE-PRESIDENTI

ART. 47

PRESIDENTE – VICE-PRESIDENTI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e presiede anche il Comitato Esecutivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può durare in carica non più di tre mandati consecutivi.

In deroga all'art. 44 il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere Presidente anche un suo membro che abbia già ha esaurito i tre mandati consecutivi quale membro del Comitato Esecutivo; in tale ipotesi il Presidente così eletto potrà durare in carica per non più di tre mandati consecutivi.

Al Presidente compete la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

In caso di sua assenza e/o impedimento il Presidente viene sostituito ad ogni effetto dal Vice-Presidente “Vicario” e, in ulteriore assenza, dal Vice-Presidente più anziano di carica.

TITOLO XII - COLLEGIO SINDACALE

ART. 48

COSTITUZIONE - FUNZIONAMENTO E FUNZIONI

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti, iscritti al Registro dei Revisori. I Sindaci sono eletti dall'Assemblea generale dei Consorziati.

I candidati Sindaci devono fornire all’Assemblea dei soci adeguate informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Dette informazioni verranno fornite mediante la pubblicazione presso le sedi Sezionali del Consorzio almeno quindici giorni prima dell’Assemblea. I Sindaci durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui il Sindaco successivamente alla nomina accetti un incarico di amministratore o controllo che possa incidere sulla scelta effettuata dall’Assemblea dovrà comunicare tale informazione al Consorzio nonché agli altri Sindaci. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale, esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I Sindaci effettivi sono tenuti ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio con delibera assunta dagli altri membri del Collegio stesso e viene sostituito da un Supplente eletto dall'Assemblea.

Si applica ai Sindaci e alle controversie da questi promosse contro il Consorzio ovvero dal Consorzio contro gli stessi ed è vincolante nei confronti dei medesimi con l'accettazione dell'incarico, la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 53.

E' causa di incompatibilità con la carica di Sindaco del Consorzio e ne determina la decadenza se nominato, il rivestire da parte del Sindaco, analoga carica in altri Consorzi per la tutela di prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili, ovvero essere membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo di questi ultimi Consorzi o comunque rivestire negli stessi incarichi rappresentativi e/o direttivi di qualsiasi tipo o natura o ancora svolgere per questi attività professionali.

E’altresì causa di incompatibilità con la carica di Sindaco e ne determina la decadenza se eletto:

a) lo svolgimento da parte del Sindaco dell'attività di produzione ovvero di commercializzazione (sia in Italia che all'estero, sia personalmente che a mezzo di aziende riconducibili al Sindaco stesso) di prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti;

b) la partecipazione in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione ovvero di dirigente con funzioni manageriali o di Sindaco in società, anche di capitali, sia di diritto italiano che straniero che abbiano, sia direttamente che attraverso società controllate, partecipate o collegate, quale oggetto la produzione ovvero la commercializzazione di prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano-Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti ed il fatturato di questi ultimi prodotti rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del fatturato aggregato di tali formaggi nelle società controllate, partecipate o collegate.

L'Assemblea potrà delegare il Presidente del Consorzio a richiedere al Sindaco nominato ogni opportuna informazione in relazione alle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui al presente articolo, autorizzandolo a richiedere al Sindaco stesso di esibire atti e/o documenti che riterrà necessari e/o opportuni per accertare la verità e con obbligo per il Presidente di riferire all'Assemblea entro un termine che la stessa vorrà fissare.

E' possibile svolgere le riunioni del Collegio Sindacale anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di trasmettere e ricevere atti e documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.

TITOLO XIII - SCIOGLIMENTO

ART. 49

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 C.C..

ART. 50

NOMINA DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea generale dei Consorziati dovrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Le spese di liquidazione graveranno sul Fondo Consortile; per l'eventuale eccedenza, saranno a carico pro-quota dei Consorziati.

ART. 51

DESTINAZIONE DEL NETTO RESIDUO

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai Soci delle quote versate a costituzione del fondo consortile, sarà destinato a fini di pubblica utilità a sensi dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 Dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni e non potrà mai per nessuna ragione essere distribuito ai Consorziati.

TITOLO XIV - PENALI

ART. 52

PENALI

Il Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dell’Assemblea generale dei Consorziati, redigerà un elenco di infrazioni agli obblighi consortili, determinando per ciascuna di esse, l'ammontare della penale cui verranno assoggettati i Consorziati che terranno quei comportamenti, salva l'applicazione dell'art. 16 e salva l'applicazione di eventuali sanzioni di legge e i maggiori danni.

Ogni eventuale modifica di tale elenco e di tali penali, dovrà avvenire prima dell’inizio dell’esercizio sociale; in caso contrario, le modifiche troveranno applicazione solo dall'esercizio successivo a quello della loro approvazione. Delle penali e della loro modifica dovrà essere data pubblicità ai Consorziati mediante affissione per trenta giorni consecutivi presso i locali di ogni Sezione.

TITOLO XV - COLLEGIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 53

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed attuazione del presente Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché quelle derivanti da deliberazioni e/o atti dell'Assemblea e degli Organi di amministrazione, nonché le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale insorgente fra i Consorziati ed il Consorzio ovvero fra i Consorziati stessi, saranno di esclusiva competenza di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri salvo quelle relative alla riscossione delle quote e dei contributi consortili, dei contributi ex art. 16 dello Statuto e delle sanzioni di legge, che saranno di competenza del Giudice ordinario.

Il Collegio arbitrale verrà nominato su richiesta di una delle parti dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, cui competerà anche la designazione dell'arbitro con funzione di Presidente. La parte che intende promuovere giudizio arbitrale dovrà comunicare alla controparte la sua volontà di dare corso al giudizio arbitrale notificandogli almeno tre giorni prima del deposito avanti la Cancelleria del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia copia del ricorso introduttivo, che dovrà contenere, a pena di decadenza, tutte le ragioni di fatto e di diritto che sostengono la sua domanda nonché le domande che intende formulare avanti al Collegio.

Il Collegio arbitrale dovrà attenersi alle norme di legge e depositare il lodo entro il termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, salvo proroga disposta dalle parti. Il Collegio giudicherà senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio e delle norme inderogabili di cui all'art. 35 del D.lgs. 17.01.2003 n° 5. Il lodo non sarà impugnabile salva l'applicazione dell'art. 36 del D.lgs. 17.01.2003 n° 5. La presente clausola compromissoria si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti ed è vincolante nei confronti dei medesimi con l'accettazione dell'incarico.

TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54

DISPOSIZIONI FINALI

I regolamenti di cui agli artt. 21-29-37-44 e quelli comunque relativi alla rappresentanza negli Organi sociali si devono attenere alle norme di legge vigenti in materia di Consorzi di tutela delle DOP, attualmente fissate dal DM del MiPAF n. 61414 del 12.04.2000 e successive norme modificative e integrative.